Riconsegna dell'alloggio

Qualora la parte conduttrice decida di rilasciare l'alloggio assegnatole, dovrà dare la relativa disdetta.

L'alloggio dovrà essere restituito libero da persone e cose e nello stato originario.

Il canone di locazione e le spese accessorie sono dovute per tutta la durata del periodo di preavviso e in ogni caso fino all'effettiva restituzione dell'appartamento.

L'alloggio sarà riconsegnato in presenza di un dipendente dell'IPES che redigerà il relativo verbale di constatazione dal quale risultano i lavori di ripristino non eseguiti che saranno addebitati alla parte conduttrice uscente.

In caso di decesso dell’assegnatario unico occupante, l’appartamento e le relative pertinenze devono essere restituiti entro e non oltre 60 giorni dal decesso, liberi da persone e cose. Il canone è dovuto fino all’effettivo rilascio dell’immobile. La mancata riconsegna costituisce occupazione senza titolo ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge, e l’IPES intraprende ogni azione utile alla liberazione dell’appartamento in locazione. In caso di mancata restituzione, a decorrere dal 61° giorno successivo al decesso si applica, a titolo di indennità di occupazione, il canone provinciale.

La rendicontazione finale avviene in seguito all'addebito delle spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio, alla determinazione del conguaglio delle spese condominiali (calcolate fino alla riconsegna dell'alloggio) e compensata con la cauzione versata all'atto della firma del contratto. In caso di credito lo stesso viene liquidato agli aventi diritto ed in caso di addebito sarà emessa relativa fattura.

Disdetta del contratto di locazione e riconsegna immobile in formato PDF

Circolare informativa disdetta contratto di locazione e riconsegna immobile in formato PDF

Comunicazione uscita titolare