Successione nell'assegnazione

Esempio di struttura ad albero di una famiglia

In caso di decesso dell'intestatario dell'alloggio ed in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere presentata entro un anno dalla data di decesso la domanda di successione nell'alloggio dal coniuge, dai figli, dai figli dei figli, dai genitori, dai fratelli/dalle sorelle oppure dalla persona convivente "more uxorio" con il locatario da almeno due anni. Trascorso tale periodo l'alloggio risulta occupato illegittimamente.

Successione nell'assegnazione

Il coniuge superstite subentra nell'assegnazione dell'alloggio e la convenzione di locazione viene trascritta a suo favore. In mancanza di questo hanno diritto al subentro nell'assegnazione le sottoelencate persone nel seguente ordine:

  • i figli
  • i figli dei figli 
  • i genitori
  • i fratelli e le sorelle.

I figli ed i genitori devono aver convissuto con l'intestatario ed essere inseriti nell'elenco dei locatari da almeno due anni, con eecezione per i figli che non abbiano ancora compiuto il secondo anno di vita. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono aver convissuto con il locatario ed essere inseriti nell'elenco dei locatari da almeno 10 anni.

In mancanza di discendenti o di genitori conviventi può subentrare nella convenzione la persona convivente "more uxorio", purchè abbia convissuto con il locatario e compaia nell'elenco dei locatari da almeno due anni. L'assegnazione ai/ai richiedente/i viene disposta dall'IPES dopo aver sentito il parere della commissione assegnazione alloggi.

Le stesse regole valgono in caso di sistemazione del locatario in una struttura per lungodegenti od in una casa di riposo.

In caso di trasferimento dell'assegnatario fuori provincia, i discendenti, i genitori oppure i fratelli e le sorelle possono subentrare nella locazione dell'abitazione, semprechè all'atto di trasferimento del locatario essi abbiano convissuto con lui per la durata di cui sopra.

In caso di separazione legale o divorzio, relativamente all'assegnazione e/o successione nella locazione, l'IPES si attiene alla decisione del giudice; l'abitazione, in mancanza di tale decisione, viene assegnata al coniuge a cui sono stati affidati i figli. Lo stesso principio vale anche - in presenza di una sentenza del Tribunale per i Minorenni - per i conviventi "more uxorio". Per l'avvio della procedura di successione nella convenzione, è necessario che l'ex intestatario si trasferisca in un alloggio differente, portantovi anche la propria residenze.

Richiesta di successione nell'assegnazione dell'alloggio da scaricare in formato PDF