Revoca dell'assegnazione dell'alloggio

Revoca dell'assegnazione dell'alloggio

Qualora la parte conduttrice o membri del suo nucleo familiare non si attengano alle disposizioni prescritte dalla legge o a quanto indicato nel contratto di locazione, il Presidente dell'IPES revoca l'assegnazione dell'alloggio, sentita la Commissione inquilinato.

Quando si revoca l'assegnazione?

La revoca dell’assegnazione dell’alloggio viene disposta nei seguenti casi:


a) nel caso in cui una/un componente del nucleo familiare sia proprietaria/proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del nucleo familiare o che abbia ceduto tale diritto negli ultimi cinque anni. Si considerano anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte una/un componente del nucleo familiare. Il regolamento di esecuzione stabilisce i termini per la riconsegna e l’applicazione del canone provinciale di locazione e una eventuale ulteriore maggiorazione. Il regolamento determina inoltre il canone di locazione dovuto in caso di titolarità di abitazione non adeguata;

b) uso per scopi illeciti o abuso nel godimento dell’abitazione, delle superfici di pertinenza o degli spazi comuni;

c) superamento della durata massima del rapporto di locazione stabilito dal regolamento di esecuzione.


In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di violenza domestica di cui all’articolo 3/bis del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modifiche, a carico dell’assegnataria/assegnatario, la/il Presidente dell’IPES dispone la revoca dell’assegnazione. In tal caso le persone conviventi mantengono il diritto all’assegnazione e subentrano nel rapporto di locazione.


Inoltre la revoca dell'assegnazione è disposta anche nei seguenti casi:

a) accoglimento di persone o trasferimento della residenza anagrafica nell’abitazione da parte di terzi, senza autorizzazione dell’IPES, o cessione a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, dell’abitazione o delle superfici di pertinenza, senza autorizzazione dell’IPES;

b) venir meno di determinati requisiti per l’assegnazione e la permanenza nell’abitazione;

c) mancata occupazione dell’abitazione, salvo autorizzazione concessa dall’IPES per gravi motivi;

d) trasferimento, da parte dell’assegnataria/assegnatario, della residenza anagrafica in un’altra abitazione, salvo autorizzazione da parte dell’IPES oppure in caso di separazione;

e) violazione grave o reiterata del regolamento delle affittanze;

f) danni rilevanti, eccedenti il degrado dovuto al normale uso, all’abitazione, alle superfici di pertinenza o agli edifici;

g) rifiuto a consentire l’accesso all’abitazione a tecnici dell’IPES o di ditte da esso incaricate, chiamati a eseguire riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza degli immobili e l’incolumità sia delle persone che vi risiedono sia di terzi, oppure chiamati a effettuare interventi previsti dalle vigenti norme;

h) rifiuto a consentire l’accesso all’abitazione per eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente

i) rifiuto dell’assegnataria/assegnatario, in caso di cambio disposto d’ufficio, di trasferirsi in un’altra abitazione dell’IPES e/o mancata riconsegna dell’abitazione precedentemente occupata in caso di cambio di abitazione.

La revoca dell'assegnazione dell'alloggio comporta la risoluzione del contratto di locazione e non è possibile ottenere una nuova assegnazione per i successivi cinque anni.

regolamento delle affittanze

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